La legge 68/1999 prevede per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di assunzione di persone con disabilità.
Oltre all’assunzione diretta, una possibilità per assolvere questo obbligo è quella prevista dall’art.14 del D.Lgs. 276/03 (Legge Biagi): affidare una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale, delegando quindi contestualmente alla cooperativa selezione, formazione e gestione del personale assunto.
La cooperativa, per lo svolgimento dell’attività richiesta dal cliente, assume uno o più lavoratori disabili, che sono computati nella quota d’obbligo dell’azienda.
I lavoratori disabili entrano in un progetto di inserimento lavorativo, con un tutor dedicato e all’interno di un ambiente lavorativo sensibile e preparato sulla formazione e gestione lavorativa delle fasce deboli.
Le commesse di lavoro affidate alla cooperativa possono riguardare ad esempio servizi di reception, call center, segreteria, data-entry, riordino e digitalizzazione archivi cartacei, redazione siti web e possono essere svolte sia presso l’azienda sia presso la cooperativa.
I lavoratori assunti tramite questa convenzione hanno una disabilità di almeno il 67% e risultano in stato di disoccupazione.
BENEFICI PER L’AZIENDA
- Selezione, formazione e tutoraggio del candidato a cura della cooperativa;
- Supporto nelle procedure con il Centro dell’Impiego;
- Miglioramento della reputazione e dell’immagine aziendale;
- Valorizzazione delle diversità realizzando un’esperienza che aiuta la valorizzazione del potenziale di ciascun dipendente.
BENEFICI PER IL LAVORATORE
- Sviluppo di competenze e crescita professionale;
- Contesto lavorativo inclusivo e attento alle esigenze delle persone;
- Empowerment e competenze relazionali.
Garanti dell’intero processo sono le direzioni e gli uffici del lavoro delle Regioni.
Per accedere a questa possibilità di assolvere all’assunzione obbligatoria sono infatti necessarie preliminarmente convenzioni quadro su base territoriale (regionale) che disciplinino il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali da parte delle imprese tramite accordi tra associazioni dei datori di lavoro, di rappresentanza delle cooperative e associazioni sindacali.
Una delle prime attuazioni al disposto normativo è stata assunta dalla Regione Veneto che è attualmente disciplinata dalla Convenzione quadro regionale – DGR n. 705 del 21 maggio 2018. In precedenza in Veneto la situazione si configurava in modo differenziato con convenzioni quadro provinciali, non attive neanche in tutte le province.
Riteniamo utile approfondire l’impostazione data in Veneto.
- La Convenzione favorisce l’inserimento dei lavoratori disabili mediante lo sviluppo di opportunità di impiego nelle cooperative sociali, creando condizioni di uniformità nel territorio regionale e assicurando la continuità delle iniziative già in essere;
- L’inserimento in cooperativa favorisce anche la funzione formativa e di accompagnamento al lavoro della cooperazione sociale, al fine di realizzare un futuro inserimento nell’ordinario mercato del lavoro;
- Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti il limite massimo di copertura delle convenzioni, con arrotondamento all’unità più vicina, è stabilito nella misura del 20% della quota di riserva. Il Servizio competente, con il consenso del Comitato tecnico, su motivata richiesta dell’azienda conferente, valutato il rispetto degli obblighi di assunzione, può elevare tale limite al 30 % nel caso di inserimenti di persone con disabilità psichico/intellettiva o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79 % con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo ordinario;
- Per i datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti è possibile dedurre al massimo una unità;
- Per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, per i quali vi è l’obbligo di assunzione di un disabile, è possibile assolvere a detto obbligo utilizzando lo strumento della convenzione ex art. 14 del D.lgs n. 276/2003, se vengono riconosciute le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di disabili nel contesto lavorativo aziendale o la mancanza di disabili con profili professionali adeguati tra gli iscritti alla Legge n. 68/99;
- Qualora l’azienda abbia già attive o intende attivare convenzioni ex artt. 12 e/o 12 bis della Legge n. 68/99, sarà in ogni caso possibile attivare la convenzione ex art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 solo per una percentuale massima residua tale da non superare, sommando gli istituti utilizzati, il limite percentuale massimo del 30%;
- I servizi competenti, con la eventuale collaborazione dei servizi di integrazione lavorativa delle ULSS e della cooperativa sociale che sottoscrive la convenzione, individuano i lavoratori con disabilità, iscritti agli elenchi art. 8 della Legge n. 68/99, da inserire al lavoro per il tramite della convenzione, avendo tenuto conto delle capacità lavorative del disabile e della compatibilità delle stesse con l’attività inerente la commessa di lavoro e tenuto conto della parità uomo donna. Non potranno, pertanto, essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa, fatto salvo per coloro che sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ex art. 14, D.lgs n. 276/2003 e per cui il Comitato tecnico, di cui alla legge n. 68/99, abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda. Tali lavoratori disabili devono presentare particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- Prima dell’assunzione del disabile in cooperativa, i servizi competenti ed eventualmente i servizi di integrazione lavorativa predispongono un progetto personalizzato di inserimento lavorativo concordato con la cooperativa sociale, che va sottoposto a verifica almeno annuale.
Fin qui i dispositivi previsti dalla Regione Veneto. A completamento di informazione, nel prospetto seguente forniamo le indicazioni sullo stato di recepimento del dispositivo dell’art.14D.Lgs. 276/2003 nelle altre regioni italiane.
Per le regioni mancanti dall’elenco non sono state reperite informazioni: siamo ovviamente disponibili (e interessati) a completare la documentazione ricevendone informazione al nostro indirizzo mail redazione(@)salutementale.net.
- Valle D’Aosta: Accordo quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione lavorativa di persone con disabilita che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (EX ART. 14 D. LGS n.276/03): è stato definito e sottoscritto dalle parti nel 2017. Il modello di convenzione è disponibile a questo link
- Piemonte: i riferimenti principali sono: Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”; Accordo quadro del 10 marzo 2023 per l’inclusione lavorativa dei disabili (non disponibile in rete)
- Lombardia: è la L.R. 13/2003 a promuovere l’accesso al lavoro per le persone disabili e svantaggiate, individuando nelle Province gli uffici competenti descritti nella L. 68/1999 e predisponendo gli indirizzi operativi in ordine alle priorità regionali al fine di individuare iniziative di sostegno per l’inserimento lavorativo delle persone disabili. La Regione , con nota del 31 maggio 2021 Indirizzi applicativi convenzione art. 14 ha fornito i nuovi indirizzi applicativi in merito all’applicazione delle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003. Nello specifico, vengono fornite indicazioni circa l’individuazione delle persone con disabilità avviabili in art. 14.
- Veneto: Con DGR n. 705/2018 la Regione del Veneto ha approvato il primo accordo quadro regionale che intende favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone con disabilità con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Successivamente, con DGR n. 1560/2023 è stato approvato il nuovo accordo quadro regionale che apre lo strumento anche alle Imprese sociali
- Friuli Venezia Giulia: La materia è definita nella DGR 15 marzo 2018 n. 543: Criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
- P.A. Trento: È stato predisposto lo schema di convenzione, che prevede la sottoscrizione tra imprese committenti, cooperative sociali ed agenzia del lavoro. Nella Convenzione Quadro, stipulata tra Agenzia del Lavoro di Trento, associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, sono definiti i criteri per attuare quanto previsto all’art. 14 del D.Lgs. 276/2003. Per dare attuazione a questa modalità di inserimento lavorativo delle persone con disabilità è richiesta la stipula di una convenzione tra Agenzia del Lavoro, datore di lavoro interessato e cooperativa sociale di tipo B/impresa sociale che prevederà il numero di persone da inserire, la durata (non inferiore a 1 anno e non superiore a 5) e i rapporti tra cooperativa sociale/impresa sociale e impresa appaltante
- Liguria: La Regione ha predisposto schemi di convenzione tanto per le aziende private quanto per gli enti pubblici. Sono disponibili al seguente link
- Emilia Romagna: L’art. 22 della Legge Regionale n. 17/2005 regolamenta questa particolare forma d’inserimento prevedendo la stipula di convenzioni tipo, finalizzate ai programmi di inserimento nelle cooperative sociali di persone con disabilità grave, che riscontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro. La Giunta regionale, con deliberazione n. 2022 del 29/11/2021, ha approvato una nuova convenzione-quadro regionale (in continuità con le precedenti) nella quale vengono dettagliati obiettivi, finalità, modalità, durata e condizioni per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro ampliando la platea dei potenziali destinatari.
La convenzione-quadro è stata sottoscritta da tutte le parti sociali e repertoriata il 22 dicembre 2021.
Tutta la documentazione è disponibile a questo collegamento - Toscana: La convenzione è stata approvata con decreto del Direttore di ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego nel 2020. Approvazione schema di Convenzione di inserimento lavorativo – art. 14 D.Lgs. 276/2003 in attuazione della Convenzione quadro di cui al Decreto n. 302/2019
- Marche: La Regione con la DGR 1475/17 ha approvato lo schema di Convenzione Quadro per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 276/03, tra la Regione, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative sociali. Viene demandata al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, la sottoscrizione della Convenzione
- Lazio: Tutta la documentazione relativa agli inserimenti lavorativi disabili, incluso l’utilizzo dell’art.14 del d.lgs 276/03, è disponibile a questo indirizzo. Utile anche, allo stesso indirizzo, la lettura delle FAQ dell’Ufficio Convenzioni
- Abruzzo: La Regione Abruzzo, in base a quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. 276/2003, ha approvato nel Dicembre 2022 una convenzione quadro (non reperita in rete) che incrementa le possibilità di assunzione per quelle aziende che hanno l’obbligo di assumere personale iscritto nelle liste della legge 68/99 distaccandolo presso una cooperativa sociale o consorzio a cui l’azienda stessa conferisce commesse di lavoro sulla base di un contratto di affidamento
- Campania: La Giunta regionale, con Delibera n. 696 del 13 dicembre 2022, ha approvato l’ Accordo per l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003, rendendo, così, l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro molto più agevole
- Puglia: nel Febbraio 2023 è stato sottoscritto l’Accordo quadro ex art. 14 D.lgs. 276/2003, insieme al modello di convenzione da sottoscrivere presso i Centri per l’Impiego. I documenti non sono stati reperiti nel web
- Basilicata: Già nel 2012 sono stati adottati gli indirizzi operativi relativi a tutto il complesso dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità. DGR 451/2012
- Sicilia: Lo Schema di Convenzione Quadro ex articolo 14 D.Lgs. 276/03
“Inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili e dei lavoratori svantaggiati” è disponibile al seguente link - Sardegna: Le Linee guida per la stipula di Convenzioni e lo Schema di Accordo Quadro per la stipula delle Convenzioni sono state approvate con DGR N. 41/27 DEL 7.08.2020. Lo Schema di Convenzione Quadro ex articolo 14 D.Lgs. 276/03 “Inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili e dei lavoratori svantaggiati” è disponibile al seguente link.