Una svolta costituzionale per il TSO: il diritto alla difesa nella fase di convalida

Una svolta costituzionale per il TSO: il diritto alla difesa nella fase di convalida

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Il cambiamento è adesso, proprio nella consapevolezza

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è sempre un momento di grande tensione per tutte le figure interessate nell’atto. Con la sentenza n.157/2026 del 2 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha affermato la possibilità del paziente per il quale è proposto il TSO di difendersi durante la convalida dello stesso, con un proprio avvocato: di fiducia o d’ufficio; ed in particolare dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio. La propria difesa diventa centrale nell’atto

Cambiano così le condizioni dell’assistito durante lo svolgimento del procedimento sanitario. Grazie a questa sentenza, viene reso illegittimo l’art. 35 della legge n.833/1978, dove non era previsto il diritto di difesa. Le garanzie di difesa dell’art. 24 della Costituzione vengono così rimodulate nell’interesse del paziente: si deve comunque ricordare come la libertà personale e fisica della persona vengano inficiate dallo svolgersi del trattamento sanitario in oggetto. Scrive la magistratura costituzionale: “Ai trattamenti sanitari coattivi, pertanto, «si applicano tutte le garanzie dell’art. 13 Cost., proprio in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà» (sentenza n. 76 del 2025)”.

L’individuo oggetto del TSO va informato della possibilità di poter designare appunto un difensore che sia personale o d’ufficio; se non viene nominato un difensore interviene il giudice tutelare.

Convalida o non convalida, chi è destinatario di TSO può tutelarsi

Sia nel caso in cui il TSO venga convalidato o non convalidato o in quello in cui venga prorogata la durata del procedimento sanitario, il legale del paziente va informato il prima possibile per fare in modo che possa partecipare all’udienza. Secondo la Corte Costituzionale la difesa tecnica obbligatoria, quindi, è necessaria a prescindere dalle condizioni personali ed economiche di chi subisce il Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Il caso del Tribunale di Firenze nel 2025 come antecedente alla svolta costituzionale

A seguito di un caso sollevato dal Tribunale di Firenze nel 2025 e riguardante l’articolo 35 dell’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) nel 1978, si era arrivati alla pronuncia precedente a questa del 2026, la n.76/2025. Quest’ultima ha garantito la comunicazione dell’ente sindacale che dispone il TSO oltre che la convocazione del paziente prima della convalida e successivamente alla stessa.

Con la pronuncia in oggetto del 2026 si è risolta (auspichiamo) la questione dell’assistenza legale che era rimasta indefinita generando un contrasto tra il dettato costituzionale e quello della legge istitutiva del SSN. Verosimilmente si porrà una questione di “appesantimento organizzativo” della procedura di TSO, proprio in virtù della obbligatorietà della difesa tecnica.

Per approfondimenti:

Pronuncia n.157/2026

Pronuncia n.76/2025

Legge n.833/1978