Rems: luoghi di custodia o di cura?

Rems: luoghi di custodia o di cura?

Come la legge 180 sancì la fine dei manicomi, la legge 81 del 2014 sancì la morte definitiva degli O.P.G. (Ospedali Psichiatrici Giudiziari), implacabili luoghi di confino per persone bisognose di cura. Questi resistettero a lungo impedendo il recupero del reo folle. Come fu per la legge Basaglia, tuttavia, il parlamento non ha voluto sostituire un’istituzione totale con un’altra.
Cosi la nascita delle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), non ha rappresentato l’alternativa per rispondere all’equivoca domanda di sempre: dove mettere le persone con disturbo mentale che hanno compiuto un delitto? La legge 81 del 2014 ha offerto risposte ad una domanda del tutto diversa: cosa serve per curare e far stare meglio queste persone?

Un’ordinanza dell’11 maggio 2020 di un giudice di Tivoli (fonte: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2549/tivoli-questione-legittimita-costituzionale-rems.pdf) pone dubbi di legittimità costituzionale su questa coraggiosa opera di deistituzionalizzazione. Il giudice in questione aveva disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l’esecuzione di una misura di sicurezza e, a distanza di quasi un anno dal provvedimento, la misura era rimasta ineseguita a causa della carenza di posti letto disponibili nelle Rems della Regione Lazio. “Il giudice aveva allora sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle Rems, che affida ai sistemi sanitari regionali una competenza esclusiva nella gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale disposte dal giudice penale. Secondo il giudice, questa disciplina, sollevando il ministro della Giustizia da ogni responsabilità in materia, contrasta in particolare con la sua competenza costituzionale in materia di ‘organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia’, prevista dall’articolo 110 della Costituzione.”
(fonte: https://www.garantedetenutilazio.it/rems-la-corte-costituzionale-dispone-unistruttoria/).

La Corte Costituzionale, quindi, è chiamata a pronunciarsi sul grande tema dell’istanza di aumentare l’offerta dei posti letto nelle Rems (come se fosse l’unica soluzione possibile), per far fronte alle liste di attesa che non consentono di assicurare la quota intera del controllo sociale stabilito dalla magistratura giudicante. La Corte Costituzionale ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una serie di informazioni concernenti il funzionamento concreto del sistema delle Rems, introdotto a partire dal 2012 in sostituzione di quello degli Opg. Nell’ordinanza con cui dispone l’apertura di una istruttoria si chiede, fra l’altro, di chiarire se esistano, allo stato, forme di coordinamento tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute, le Asl e i Dipartimenti di Salute Mentale volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei ricoveri nelle Rems (fonte: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2549/tivoli-questione-legittimita-costituzionale-rems.pdf). La speranza è che qualunque sia il pronunciamento della Corte Costituzionale, la scelta politica del 2014, tanto sofferta, regga l’urto. Ma perché quell’avanzamento sociale resista, c’e bisogno che la Corte si rifaccia alla geniale intuizione basagliana secondo cui quando aumenta l’offerta di posti nelle istituzioni del contenimento, la domanda segue e subito si adegua. La lungimiranza della legge 81 del 2014 viene confermata dal fatto che essa afferma il principio secondo il quale la soluzione del ricovero coattivo in Rems deve essere residuale, va disposta solo se nessun’altra soluzione offerta dai Dipartimenti di Salute Mentale si profila efficace.

Le Rems devono essere viste come luogo di cura e non come luogo di lunga custodia.
Su questo punto anche la Corte Europea dei Diritti dell’uomo nel condannare l’Italia per trattamenti inumani e degradanti per aver mantenuto in detenzione in carcere una persona con sindrome bipolare senza prestare le cure e le terapie necessarie per contrastare la patologia (fonte: https://www.filodiritto.com/corte-edu-condanna-litalia-trattamenti-inumani-e-degradanti), ha affermato il principio secondo il quale le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) sono uno dei luoghi dove il paziente psichiatrico autore di reato può essere destinato, ma non sono l’unico. Esistono altre soluzioni, di tipo comunitario o residenziale, che vanno prese in considerazione, perché questo è ciò che ribadisce la legge.

Come dicevamo all’inizio, la legge 81/2014 ha determinato la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) facendo emergere, al contempo, la necessità di una nuova cultura operativa che richiede un nuovo punto d’incontro tra giustizia e psichiatria. Infatti, pur nella diversità e molteplicità dei due relativi mandati, della giustizia e della scienza psichiatrica (che, come noto, riguardano la cura, la rieducazione, il controllo sociale, la sicurezza e la prevenzione), essi non possono essere frammentati, ma devono essere, al contrario, portati avanti in modo sinergico e coordinato da parte di ciascun “attore” coinvolto: magistratura, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE), Forze dell’Ordine e Servizio Sanitario e Sociale. Questo tenendo conto del fatto che il rapporto di ciascuna istituzione con la persona autrice di reato richiede lo sviluppo di relazioni fondate non tanto sulla possibile imposizione di provvedimenti giudiziari o sanitari quanto sulla necessità di promuovere la massima collaborazione e responsabilizzazione della persona.
(fonte: https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2021/03/Pellegrini_DPU.pdf di P. Pellegrini, Liste di attesa per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

Si riporta di seguito la distribuzione regionale delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e gli ospiti in REMS al 30 novembre 2020.


fonte: “Salute mentale e Rems: a che punto siamo. Difendere la riforma, guardando oltre”, di Michele Miravalle (rapportoantigone.it)


fonte: “Progetto di ricerca SMOP, Sistema informativo per il Monitoraggio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, Rapporto di ricerca 2020”, (frida.unito.it)

Di Guido Rueca